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Le novità del decreto lavoro 2023 

In data 1° Maggio 2023, è stato approvato, dal Consiglio dei ministri, un importante provvedimento in materia di lavoro e di inclusione sociale confluito nel D.L 48/2023. 

Numerose le novità che verranno introdotte dal citato provvedimento a cui i consulenti del lavoro e le aziende dovranno fare molta attenzione. 

Vediamo quali. 

Il D.L. 48/2023 (in vigore dal 5.5.2023) ha lo scopo di: 

Quali sono le principali novità introdotte dal D.L. 48/2023? 

  1. Cuneo contributivo – Viene elevato, per il periodo luglio – dicembre 2023, di 4 punti percentuali l’esonero contributivo (contributi IVS) per i dipendenti che hanno redditi mensili ai fini contributivi non superiori a € 1.923 (esonero complessivo 7 punti percentuali) ovvero a € 2.692 (esonero complessivo 6 punti percentuali); 
  1. Welfare – viene elevato a € 3.000, anche per il 2023, il limite di esenzione fiscale e forse contributiva (quest’ultima esenzione dovrà essere chiarita dalla legge di conversione, visto il dubbio evidenziato dal dossier parlamentare di accompagnamento del decreto) per i dipendenti con figli aventi reddito non superiore ai limiti previsti per essere considerati a carico fiscalmente (€ 2.840.51 ovvero € 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni), nel rispetto delle? prescritte condizioni: comunicazione  preventiva alla RSU se presente e dichiarazione del lavoratore di avervi diritto. In ogni caso non è un obbligo del datore di lavoro attuare detta disposizione. 
  1. Assunzioni incentivate – Vengono introdotte nuove incentivazioni all’occupazione, in particolare: 

Detta disposizione non al momento operativa. 

  1. Flessibilità per i contratti a termine – Il decreto modifica l’art. 19 del D.lgs. 81/2015 riguardo alla disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. La revisione concerne i presupposti di ammissibilità – cosiddette causali – di una durata dei contratti superiore a 12 mesi – e in ogni caso non superiore a 24 mesi. La nuova disciplina – oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori: 
  1. reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi; 
  1. sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;  
  1. introduce la causale – applicabile solo con atti tra le parti (tra datore di lavoro e dipendente) stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda – di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. 
  1. Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi Viene istituito un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Tra le varie disposizioni si ricorda anche l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. 
  1. Omesso versamento dei contributi a carico lavoratore – Il provvedimento modifica la sanzione amministrativa (fermo restando quella penale) prevista per il mancato versamento dei contributi trattenuti al lavoratore. In particolare, qualora l’importo omesso non risulti superiore a € 10.000 si applica, dal 5 maggio 2023 la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza (15%) a 4 volte (400%) l’importo omesso (in precedenza si applicava la sanzione da € 10.000 a € 50.000, che aveva creato contenzioso). 
  1. Attenuate le obbligazioni del decreto trasparenza – Il decreto interviene anche sul D.lgs. 152/1997 (modificato dal 13 agosto 2022 dal D.lgs. 104/2022, c.d. Decreto Trasparenza) al fine di semplificare gli obblighi che incombono sul datore di lavoro in caso di instaurazione del rapporto di lavoro. In primo luogo, si prevede che l’obbligo di fornire alcune informazioni al lavoratore possa essere assolto «con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie» con l’obbligo di «consegnare o mettere a disposizione dei lavoratori, anche mediante pubblicazione sul sito web: i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, gli eventuali regolamenti aziendali applicabili a rapporto di lavoro». 

Quali aspetti possono rientrare nella flessibilità per i contratti a termine?

Le informazioni che possono rientrare in detta flessibilità riguardano: 

H) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;​​ 

I) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;​​ 

L) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;​ 

M) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;​​ 

N) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;​​ 

O) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:​​ 

la variabilità della programmazione di lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;​​ 

le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;​​ 

il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico de un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; 

R) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. 

Le novità introdotte dal decreto in commento sono tante e articolate, molti sono i dubbi interpretativi, pertanto, il Consulente del Lavoro dovrà aggiornarsi costantemente e verificare la corretta applicazione delle norme durante la sua pratica quotidiana, lavorando in un ambiente digitalizzato.


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