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Legge di Bilancio 2023: gli incentivi all’occupazione per giovani e donne

La L. 197/2022, pubblicata sulla GU. 303 del 29/12/2022, ha introdotto differenti novità in materia di sgravi contributivi.

In attesa dell’autorizzazione della Commissione U.E e delle istruzioni operative INPS, che approfondiranno ulteriormente l’argomento, i consulenti del lavoro potranno proporre alle aziende assistite differenti tipologie di incentivi all’occupazione riguardanti i giovani e le donne.

Assunzione giovani under 36: esonero contributivo

Viene prorogato, per tutto l’anno 2023, l’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato per i soggetti che non hanno ancora compiuto il 36° anno di età, portando il limite annuo di esenzione da € 6.000 (assunzioni negli anni 2021 e 2022) a € 8.000.

Legge di bilancio 2023 lavoro: in cosa consiste l’agevolazione?

L’agevolazione riguarda i soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, e potrà essere applicata solo dopo l’autorizzazione da parte della Commissione U.E ed entro i limiti di aiuti di stato che la stessa commissione definirà.

Finanziaria 2023: qual è l’importo dello sgravio per gli assunti nel?

Escludendo i premi e contribuiti INAIL lo sgravio viene riconosciuto:

Manovra 2023 assunzioni: quando non si applica?

Tale sgravio non si applica

Cosa fare nel frattempo?

Se il giovane da assumere è un under 30, può essere applicato l’esonero contributivo strutturale vale a dire nella misura del 50% ed entro il limite di € 3.000/annui e, una volta ottenuta l’autorizzazione, si potrà procedere al conguaglio per differenza.

Assunzioni donne: esonero contributivo

Viene prorogato, come per le assunzioni degli under 36, anche l’esonero contributivo per l’assunzione delle donne.

In particolare, l’esonero contributivo totale (100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, in luogo del 50% previsto dalla normativa strutturale), già previsto per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, c. 16, della L. 178/2020, è stato esteso, con aumento del limite annuo da € 6.000 a € 8.000, alle nuove assunzioni delle medesime donne effettuate, e da effettuarsi nel 2023.

Come per i giovani, anche per il presente beneficio, occorre attendere l’autorizzazione da parte della Commissione U.E.

A chi spetta?

Tale esonero spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (INPS, circolare 32/2021).

A quanto ammonta l’agevolazione?

L’agevolazione è riconosciuta per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate, nel 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

In attesa dell’autorizzazione dell’U.E, i datori di lavoro possono assumere donne, aventi i requisiti, e applicare l’esonero strutturale regolamentato dalla L. 92/2012 e una volta ottenuto la citata autorizzazione si potrà procedere a conguagliare la differenza.

Il professionista, per poter rimanere costantemente aggiornato e in linea con l’evoluzione normativa, dovrà adottare un metodo di lavoro sempre più “digital” così da poter supportare, nel migliore di modi, le richieste che pervengono dalle sue aziende clienti.


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