L’introduzione delle nuove disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori sportivi ha reso ancora più importante la figura del consulente del lavoro. L’evoluzione normativa, che trova origine dalla riforma del settore sportivo, ha ampliato gli ambiti soggetti a obblighi previdenziali e ha previsto regole specifiche in funzione della tipologia contrattuale e dell’inquadramento professionale. I consulenti del lavoro dovranno fornire il loro supporto al fine di interpretare correttamente i cambiamenti e applicare in modo conforme le nuove disposizioni, soprattutto in fase di inquadramento, gestione dei versamenti contributivi e accesso alle prestazioni pensionistiche.
Chi sono i lavoratori sportivi secondo la legge
Le nuove regole sulla pensione dei lavoratori sportivi interessano coloro che svolgono attività presso società o enti sportivi, sia in ambito dilettantistico che professionistico, con mansioni quali atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Rientrano inoltre tutte le figure tesserate che, secondo i regolamenti tecnici della disciplina sportiva di riferimento, svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva dietro corrispettivo.
La circolare INPS n. 127/2025 allega un elenco dettagliato delle figure soggette all’obbligo di iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), suddiviso per ciascuna federazione sportiva.
Pensione sportivi già iscritti al fondo al 31 dicembre 1995
Coloro che risultano già iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti alla data del 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione secondo i criteri già stabiliti dal D.lgs. 166/1997, ora estesi anche agli sportivi dilettanti. In particolare, è prevista la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori sportivi in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno 54 anni di età (cui si applicherà l’adeguamento alla speranza di vita dal 2027);
- 5.200 contributi giornalieri (pari a circa 20 anni di contribuzione effettiva);
- almeno 20 anni di anzianità assicurativa;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Sono considerate valide, ai fini pensionistici, le seguenti tipologie di contribuzione:
- contributi effettivi versati per attività sportiva professionistica;
- contribuzione volontaria al medesimo Fondo;
- contribuzione accreditata d’ufficio (solo per soggetti già iscritti al Fondo alla data del 31/12/1995);
- contribuzione da riscatto riferita ad attività nel settore sportivo;
- contribuzione figurativa per periodi di servizio militare o maternità.
In assenza dei suddetti requisiti, trovano applicazione le regole ordinarie previste dalla Legge Fornero (Legge 214/2011) per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Nuovi iscritti al Fondo a partire dal 1° luglio 2023
Per i soggetti iscritti al Fondo a partire dal 1° luglio 2023, siano essi sportivi dilettanti o professionisti, subordinati o autonomi (inclusi collaboratori coordinati e continuativi), si applicano le disposizioni della riforma Fornero. Tuttavia, per queste categorie è prevista una forma di agevolazione: ogni quattro anni di attività effettiva prestata nella qualifica di sportivo è possibile ottenere un anno di “bonus” da aggiungere all’età anagrafica utile per il pensionamento, fino a un massimo di cinque anni complessivi.
Iscrizione facoltativa tra Fondo Sportivi e Fondo Spettacolo
L’articolo 35 del D.lgs. 36/2021 consente ad alcune figure, come istruttori, direttori tecnici, massaggiatori e dipendenti di impianti e circoli sportivi (palestre, stadi, autodromi ecc.), di scegliere se restare iscritti al Fondo di previdenza dello spettacolo (FPLS, ex Enpals) o aderire al nuovo Fondo sportivi. In caso di opzione per il nuovo FPSP, si applicano le regole già illustrate. Se invece si resta nel FPLS, valgono le regole contributive e pensionistiche di quel comparto.
Cumulo e gestione separata
Per tutte le situazioni che implicano il cumulo contributivo tra gestioni diverse, il calcolo della pensione per lavoratori sportivi o la cumulabilità tra redditi da lavoro sportivo e pensione, si applicano le regole generali previste dalla normativa previdenziale vigente.
Dilettanti autonomi e collaboratori
Sebbene la circolare 127/2025 non entri nel dettaglio, il D.lgs. 36/2021 ha previsto l’iscrizione alla Gestione Separata INPS per i lavoratori autonomi con partita IVA e per i collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore dilettantistico. In questi casi, valgono le regole della Gestione Separata, comprese quelle relative alla maturazione e calcolo dei requisiti pensionistici.
Aggiornarsi non è più solo un valore aggiunto, ma una necessità per chi lavora nell’ambito della consulenza del lavoro. I continui cambiamenti normativi, le interpretazioni amministrative, le novità contrattuali e gli sviluppi giurisprudenziali richiedono attenzione quotidiana. Disporre di informazioni puntuali, chiare e affidabili consente non solo di evitare errori, ma anche di anticipare le esigenze dei clienti, offrendo loro un servizio basato su competenza e tempestività. Restare informati significa, in definitiva, rafforzare il proprio ruolo di riferimento all’interno dello studio e nei confronti delle imprese assistite.
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