Nel settore delle costruzioni, l’evoluzione delle regole contrattuali richiede un aggiornamento costante e una lettura tecnica puntuale. I consulenti del lavoro assumono un ruolo strategico poiché sono loro a guidare le imprese e i lavoratori nella corretta applicazione delle norme, interpretando gli accordi collettivi e assicurando che gli adempimenti contributivi siano gestiti in modo coerente ed efficace.
A seguito dell’Accordo del 4 luglio 2025 – sottoscritto dalle organizzazioni datoriali ANCE, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia e dalle sigle sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL – il sistema di versamento del contributo contrattuale al Fondo Prevedi è stato oggetto di una significativa revisione. L’Addendum del 15 luglio ha inoltre spostato l’entrata in vigore della nuova disciplina dal 1° luglio al 1° ottobre 2025.
Contributo contrattuale Fondo Prevedi: quadro generale per il settore edile
Dal 2015, i CCNL Edili Industria ed Edili Artigianato prevedono per tutti i lavoratori del settore un accantonamento previdenziale presso il Fondo Prevedi, finanziato tramite un contributo mensile a carico delle imprese. L’importo varia tra 10 e 20 euro mensili, in funzione del livello di inquadramento.
Le istruzioni operative sulla nuova disciplina sono state fornite tramite le circolari congiunte CNCE–Prevedi n. 32 del 9 settembre 2025 e n. 38 del 10 ottobre 2025, poi integrate dalla comunicazione CNCE n. 896 del 22 ottobre 2025 e dalla circolare CNCE n. 44 dell’11 novembre 2025.
Quando è dovuto il contributo Prevedi: regole per rapporti di lavoro brevi
La modifica introdotta dall’Accordo riguarda l’obbligo contributivo per i nuovi assunti dal 1° ottobre 2025: il contributo contrattuale al Fondo Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi.
La durata non è collegata alla tipologia contrattuale (può trattarsi anche di contratto a tempo indeterminato), ma viene determinata applicando un criterio specifico:
- le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non si considerano;
- le frazioni pari o superiori a 15 giorni equivalgono a un mese intero.
L’Addendum ha inoltre stabilito che l’importo sostitutivo previsto per i rapporti inferiori a tre mesi si applica anche quando la durata è esattamente di tre mesi.
È confermato che il contributo contrattuale non influisce su alcuna voce retributiva, compreso il TFR.
Modalità di versamento del contributo Prevedi
Il datore di lavoro dovrà versare il contributo contrattuale al Fondo Prevedi dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza).
L’importo per il suddetto quarto mese comprenderà anche i primi tre mesi.
Non sempre però i contributi devono essere versati quando i rapporti di lavoro sono superiori a tre mesi.
Infatti, il datore di lavoro sarà tenuto a versare il contributo contrattuale fin dal primo mese del rapporto di lavoro per i lavoratori assunti che hanno già versato, nel precedente rapporto, i contributi aggiuntivi al contributo contrattuale al Fondo Prevedi.
Indennità sostitutiva per rapporti di lavoro pari o inferiori a tre mesi
Per i rapporti brevi, è prevista un’indennità economica sostitutiva, con un trattamento distinto per impiegati e operai:
- Impiegati: importo lordo riconosciuto in busta paga alla cessazione del rapporto, calcolato secondo la tabella A dell’Accordo.
- Operai: importo lordo calcolato secondo la tabella B e versato dall’azienda alla Cassa Edile/Edilcassa, che lo erogherà insieme alla GNF.
L’Accordo non contemplava gli apprendisti: la circolare CNCE n. 44/2025 ha fissato gli importi sostitutivi in:
- 8 euro mensili per gli impiegati,
- 0,056 euro orari per gli operai.
Importi sostitutivi per impiegati, operai e apprendisti
Secondo il comunicato CNCE n. 896/2025, l’importo sostitutivo riconosciuto agli operai costituisce reddito di lavoro dipendente ed è soggetto a tassazione separata. L’imponibile fiscale coincide con l’importo lordo al netto dei contributi obbligatori.
Il datore di lavoro deve applicare una ritenuta a titolo d’acconto al momento del versamento alla Cassa Edile/Edilcassa, senza cumularla con la retribuzione ordinaria del lavoratore.
Sul piano contributivo, l’importo è soggetto alle consuete contribuzioni previdenziali e assistenziali.
Regime fiscale e contributivo del contributo contrattuale Prevedi
Come ricordato dalla CNCE, il contributo contrattuale non concorre alla formazione del reddito fiscale fino a un massimo di 5.164,57 euro annui. Su di esso è dovuto il contributo di solidarietà del 10% previsto dalla normativa vigente.
Il ruolo dei consulenti del lavoro nella gestione dei contributi al Fondo Prevedi
La nuova disciplina sul versamento dei contributi al Fondo Prevedi per i rapporti brevi introduce cambiamenti significativi per il settore edile, richiedendo attenzione alle tempistiche, ai criteri di calcolo e alle eccezioni previste.
La complessità delle regole e la stratificazione delle circolari applicative rendono fondamentale il lavoro dei consulenti del lavoro, chiamati a supportare le imprese nella corretta applicazione degli accordi, prevenendo errori contributivi e garantendo ai lavoratori il riconoscimento di quanto loro dovuto.
In un contesto in continua evoluzione, la loro competenza tecnica rimane un presidio essenziale per la gestione ordinata e conforme delle relazioni di lavoro.
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