Sono tante le novità in materia di lavoro, stabilite dal Disegno di Legge di Bilancio 2023.
analizziamo le principali in attesa della loro reale attuazione post approvazione della legge stessa.
L’evoluzione normativa comporta un costante aggiornamento, attraverso la lettura di approfondimenti e corsi di formazione che permettano di comprendere e approfondire al meglio le tematiche riguardati il mondo del lavoro.
Legge di bilancio 2023: esoneri contribuitivi
1. Per il datore di lavoro
Under 36 e Donne
Vengono riproposte per l’anno 2023, le assunzioni in caso di lavoratori under 36 (a tempo indeterminato) e donne svantaggiate) a tempo determinato e indeterminato).
Stiamo parlando:
- per i giovani under 36, di una decontribuzione del 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro fino ad un massimo di 6.000 euro per 36 mesi (48 mesi nelle regioni del Sud), qualora assunti a tempo indeterminato o in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato alla loro prima esperienza con contratto a tempo indeterminato;
- per le donne svantaggiate, del medesimo esonero, per massimo 12 o 18 mesi a seconda che il contratto sia a termine o a tempo indeterminato
In ogni caso, per poter applicare il beneficio, occorrerà attendere l’autorizzazione da parte della Commissione europea. In attesa, nulla vieta che si applichino le agevolazioni strutturali riferite alle assunzioni di giovani under 30 e le assunzioni di donne applicando la normativa di base.
Percettori del reddito di cittadinanza
In questo caso il datore di lavoro potrà fruire, in alternativa all’agevolazione vigente, di una decontribuzione fino ad un massimo di 6000 euro per 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori
Viene confermato anche per il 2023 il taglio del 2% dei contributi, a carico del dipendente, che percepisca una retribuzione imponibile ai fini contributivi non superiore a € 2.692/mese su tredici mensilità. Il beneficio si alza al 3% qualora la retribuzione imponibile non superi la soglia di € 1.538 mensili
Modifiche ai regimi di tassazione
Il Disegno di Legge interviene, in materia di tassazione sui redditi da lavoro dipendente, in due aspetti, in particolare:
- premi di risultato detassabili (indicatori incrementali): per l’anno 2023 l’imposta sostitutiva scende dal 10% al 5%;
- mance al personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande: le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici subiranno dal 2023 una tassazione sostitutiva del 5% per i soggetti con reddito da lavoro dipendente (anno precedente) non superiore a 50.000 euro e nel limite del 25% del citato reddito. L’importo detassato non concorre a formare reddito ai fini contributivi e non concorre nella base imponibile per il calcolo del TFR.
Famiglie
La legge di bilancio 2023 prevede un aumento indiretto della retribuzione arriva anche da due disposizioni che riguardano le famiglie:
- AUU (Assegno unico Universale9
È previsto per l’anno 2023 un aumento dell’assegno unico, che sarà maggiorato del 50% per il primo anno di vita del bambino e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Tale aumento durerà 3 anni.
- Congedo parentale
Si prevede, con riferimento alla madre lavoratrice dipendente e limitatamente ad un periodo non superiore ad un mese (o a un complesso di periodi), entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale dal 30% all‘80%. L’incremento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.
Prestazioni occasionali (Decreto Legge 50/2017 art 54 bis) – ex voucher
Si prevede di:
- Levare da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori.
- Lasciare fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
- Elevare da 5 a 10 dipendenti a tempo indeterminato il limite dal quale opera il divieto per l’utilizzatore di ricorrere al contratto di prestazione occasionale. Detto limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori.
Si prevede di ammettere il ricorso a prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare. In tal caso, per ogni giornata lavorativa verrebbe corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura.
Si prevede altresì di sopprimere la lettera b) dell’articolo 54-bis, c.14 del D.L. n. 50/2017 che vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo a meno che non siano:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità,
- giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi,
- disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Resta fermo che i soggetti non devono essere iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Indennità per il settore pesca
Si prevede anche per il 2023 l’erogazione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro giornalieri prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca) nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Legge di bilancio 2023: ammortizzatori sociali
1. Imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
Vengono stanziate per il 2023 ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga (art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e art. 53-ter del D.L. 50/2017) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
2. Call center
Si prevede anche per il 2023 il rifinanziamento delle misure di sostegno al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015.
La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di CIGS e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.
3. CIGS per cessazione di attività
Si prevede la proroga per 2023 della possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento di CIGS per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’articolo 44 del D.L. 109/2018.
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