Il caso è ancora aperto: IRAP sì o IRAP no? Quando arriverà la semplificazione normativa che definirà con maggior rigore l’ambito applicativo dell’imposta regionale sulle attività produttive?

Come tutti noi sappiamo, il perimetro dell’applicazione dell’imposta lo segna la presenza o meno dell’autonoma organizzazione, ma troviamo sempre delle difficoltà a calare il principio giuridico al caso pratico.

Quando si tratta di assoggettare ad IRAP un cliente teniamo in considerazione vari fattori. Ad esempio, cosa è stato fatto fino ad ora, la presenza di beni strumentali e dipendenti, eventuali sentenze della cassazione applicabili, il rischio che potremmo assumerci e, ultimo ma non ultimo, la posizione del cliente sul tema.

Come muoversi, invece, quando parliamo di IRAP e Studi professionali? Facciamo chiarezza.

Autonoma organizzazione e IRAP 2019 nello Studio associato

Per quanto riguarda lo Studio associato ci sono pochi dubbi, va quasi certamente applicata l’imposta regionale sulle attività produttive. Per lo stesso motivo per cui va applicata all’associazione professionale e alla società tra professionisti. L’art. 2 del D. Lgs 447/97 recita: “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.

Da qui emerge che il problema della identificazione dell’autonoma organizzazione coinvolge solamente professionisti ed imprese esercitate in forma individuale. Lo Studio professionale nella veste associativa è sempre stato assimilato alla veste societaria su questo delicato tema.

In questo senso possiamo citare le seguenti fonti giudiziarie:

  • la sentenza della Cassazione n. 7371 del 14/4/2016 per le società tra professionisti – ordinanza interlocutoria n.3870 del 23/2/2015;
  • la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7291 depositata il 13/4/2016 per le associazioni tra professionisti – Ordinanza interlocutoria n. 6330 27/3/2015;
  • la più recente sentenza della Corte di Cassazione – sezione tributaria – ordinanza n. 19431 del 20/7/2018.

Quando il singolo professionista è soggetto a IRAP?

Anche il singolo professionista è coinvolto nella annosa questione dell’assoggettamento o meno ai fini IRAP. In questi casi bisogna esaminare la propria situazione per identificare la presenza dell’autonoma organizzazione, che sussiste quando congiuntamente:

  1. siamo i diretti responsabili dell’esercizio della professione e quindi non siamo inseriti in altrui organizzazioni con propri interessi e relative responsabilità;
  2. impieghiamo beni strumentali tali da non poter essere considerati privi di autonoma organizzazione (vedi prossimo paragrafo) oppure ci avvaliamo di personale non occasionale oltre all’unico dipendente con funzioni esclusivamente esecutive o di segreteria.

Valorizzazione dei beni strumentali del professionista

Quando i beni strumentali impiegati nell’esercizio della professione sono connaturati e indispensabili per l’esercizio della professione è possibile ritenere che non siano rappresentativi di un’autonoma organizzazione in capo al singolo professionista.

Detto diversamente, se il professionista possiede beni strumentali funzionali per svolgere la propria attività intellettuale e professionale, si potrebbe ritenere che non sussista nemmeno l’autonoma organizzazione.

In tal senso la Cass. 6/9/2016 n. 17671 non ha considerato la rilevanza della spesa in beni strumentali per identificare l’autonoma organizzazione e assoggettare all’IRAP il professionista. Per cui non è nemmeno l’ammontare della spesa sostenuto per l’acquisto dei beni strumentali a identificare l’obbligo di assoggettare ad IRAP l’attività professionale.

Ovviamente è necessario valutare – sempre e comunque – ogni situazione con molta attenzione e con un certo spirito critico. Quello che è certo è che se da un lato potenzialmente i beni strumentali possono rappresentare la presenza di un’autonoma organizzazione, dall’altro il loro apporto nell’attività professionale non è sempre indicativo del presupposto impositivo ai fini IRAP.

Il personale dello Studio professionale

Quando lo Studio impiega un unico collaboratore per attività di segreteria, generiche o solamente esecutive, si ritiene possibile escludere da IRAP lo Studio professionale. Così si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9451 del 10/5/2016.

Tale sentenza si sofferma sulla significatività dell’apporto di lavoro del collaboratore non occasionale all’esercizio della professione, richiedendo in sostanza un apporto di “valore aggiunto” o di “quel qualcosa in più”.

A tal fine si ritiene inoltre di escludere i tirocinanti dal computo del personale rilevante ai fini dell’autonoma organizzazione. Si veda a riguardo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 13/6/2008 e la sentenza di Cassazione n. 8834 del 14/4/2009.

Attenzione però che, anche in questo caso, non si tratta di una regola valida in assoluto: in quest’ultima sentenza la Cassazione ha dichiarato tale regola valida solo in “astratto” dichiarando solo “presumibile” l’assenza di autonoma organizzazione dello Studio professionale che impiega praticanti.

Si veda a tal proposito la recente sentenza della Cassazione n. 33382 del 27/12/2018, con la quale il compenso riconosciuto ai praticanti dal collega ha fatto ritenere che il contributo dei praticanti fosse a “valore aggiunto” e quindi idoneo all’incremento del reddito dello Studio. Con tali presupposti, si è identificata la presenza dell’autonoma organizzazione nell’attività professionale.

A cura di Viviana Esposito, dottore commercialista