Visti i tanti quesiti sorti negli ultimi mesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato una Nota (la numero 17146 del 15 novembre 2022) per chiarire alcuni aspetti relativi alla redazione e al deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore, con una peculiare ma non esclusiva attenzione a quelli recentemente iscritti al RUNTS.
Prima di vedere nel concreto le risposte del Ministero del Lavoro, vale la pena ricordare quali enti possono definirsi ETS, attingendo dalla definizione contenuta nella Nota Operativa n. 16/2022 della Fondazione Accademia di Ragioneria.
Sono da considerarsi tali le organizzazioni non commerciali o commerciali, costituite come Associazione, Comitato, Fondazione o Impresa, che svolgono in modo esclusivo o in via principale un’attività di interesse generale, in assenza di scopo di lucro, perseguendo quindi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Dopo questa premessa, vediamo le risposte del Ministero del lavoro.
L’obbligo di depositare il bilancio 2021
La nota ministeriale parte dal chiarimento della sussistenza dell’obbligo ex articolo 48. In questa sede viene chiarito che gli enti costituiti prima del 2022 e che si sono iscritti al Runts in corso d’anno non hanno l’obbligo di presentare il bilancio 2021, allegando comunque i bilanci del 2019 e del 2020 in veste di ultimi bilanci approvati.
La non sussistenza dell’obbligo deriva dall’assenza del valore retroattivo della legge, la quale non potrebbe poggiare su una sufficiente copertura normativa. L’obbligo, in estrema sintesi, scatta solo quando l’ente viene qualificato come ETS mediante l’iscrizione al registro dedicato.
Ciò non toglie che gli enti non obbligati possano procedere con la presentazione volontaria del bilancio 2021, e non esclude nemmeno il fatto che gli uffici del Runts arrivino a richiedere il detto bilancio per eventuali controlli. L’obbligo di presentare il bilancio 2021 è invece in vigore per tutti gli enti considerati ETS in via transitoria.
L’obbligo di depositare la relazione dell’organo di controllo e del revisore contabile
Il secondo punto toccato dal Ministero è relativo all’obbligo di depositare la relazione dell’organo di controllo e del revisore contabile. A partire dal regime di trasparenza degli Ets, l’obbligo è confermato, per garantire la comprensione da parte di terzi della situazione patrimoniale dell’organizzazione.
L’adozione di un rendiconto per cassa
Il terzo chiarimento del Ministero è dedicato agli enti dotati di personalità giuridica che, avendo avuto nell’esercizio precedente entrate al di sotto dei 220mila euro, decidono di redigere un bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Il quesito qui era relativo alle difficoltà nel monitorare il patrimonio minimo, fissato a 15mila euro per le associazioni e a 30mila euro per le fondazioni.
Nella nota viene sottolineato che sta agli amministratori dell’ETS valutare se l’impiego di un rendiconto per cassa possa garantire l’adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio, in particolar modo in presenza di patrimoni diversi dal denaro.
La redazione dei rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali
Nel punto D della nota ci si concentra sulle raccolte fondi e loro pubblicità attraverso il Runts. In questo passo viene sottolineato come, a partire dal decreto ministeriale del 9 giugno 2022, i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondo debbano obbligatoriamente essere allegati alla relazione di missione o al rendiconto per casa.
Essendo il decreto ministeriale entrato in vigore nel 2022, però, non c’è l’obbligo di adottare tale schema per le raccolte effettuate nel 2021.
Le indicazioni per gli uffici del Runts
L’ultimo punto della nota dà risposte agli uffici del Runts, spiegando per esempio che il termine di 90 giorni per la presentazione dei bilanci da parte degli enti non deve essere considerato perentorio.
In caso di ritardo, gli uffici del Runts non potranno contestare né sanzionare il ritardo qualora i documenti risultino presenti nel momento in cui la posizione dell’ente sarà presa in esame: di fronte al non adempimento entro il termine, di fatto, dovrà essere unicamente assegnato una nuova scadenza, questa volta perentoria.
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