Le tante novità introdotte e l’entrata in vigore scaglionata in più fasi hanno reso “difficoltosa” la comprensione del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, formulato dal Decreto legislativo n. 14/2019.

Lo dimostra il sondaggio effettuato dall’associazione professionale di avvocati e commercialisti PwC TLS, ad un anno di distanza dall’introduzione della riforma: delle imprese intervistate, solo il 44% ha dichiarato di aver del tutto chiari i cambiamenti previsti dal Codice.

Eppure, per l’impresa e ancora di più per il suo commercialista, è fondamentale conoscere la differenza tra le varie fasi dalla normativa e la distinzione dei vari strumenti di allerta interna ed esterna introdotti dall’articolo 12 del decreto.

Facciamo un po’ di chiarezza sugli obblighi imposti alle imprese, sulle tempistiche di adempimento e sugli strumenti a disposizione dei commercialisti.

Gestione crisi di impresa: fasi ed entrata in vigore

Le normative introdotte dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, come già accennato, entreranno in vigore in più fasi. La prima, relativa agli strumenti di allerta interna, è già in vigore dallo scorso 16 marzo; la seconda – che prevede l’obbligo per organi di controllo e soggetti qualificati di segnalare all’Organismo di Composizione della Crisi e dell’Insolvenza (OCRI) le aziende in stato di crisi – sarà in vigore dal 15 agosto 2020.

Gli strumenti di prevenzione della crisi d’impresa: allerta interna ed esterna

Il sistema di allerta interna

Gli strumenti di allerta interna rappresentano la prima fondamentale linea di difesa dell’azienda. Il monitoraggio in tempo reale della situazione aziendale è possibile soltanto usando appositi programmi gestionali. Il software di allerta interna intercetta in modo tempestivo e affidabile l’eventuale crisi, dando la possibilità di reagire di conseguenza.

Riguardo l’obbligo di monitoraggio – posto a carico dell’imprenditore dall’articolo 2086 del Codice civile, già in vigore dal 16 marzo 2019 – va sottolineato come l’impresa sia tenuta a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi e a garantire la continuità aziendale.

Tale assetto, chiamato appunto “sistema di allerta interna”, rappresenta lo strumento principale messo dalla nuova legge a disposizione di imprenditore e amministratore per intercettare la crisi e porvi rimedio in modo autonomo. Nel caso in cui la crisi non fosse gestibile autonomamente, la situazione dovrà essere segnalata direttamente all’OCRI, per evitare la responsabilità solidale e garantire le misure premiali.

Strumenti di allerta esterna

Gli strumenti di allerta esterna sono regolati dagli articoli 14 e 15 del decreto.

L’articolo 14 prescrive in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione, l’obbligo a) di verificare che l’organo amministrativo si sia dotato dell’assetto organizzativo più idoneo a rilevare la crisi e b) di segnalare eventuali indizi di crisi al medesimo organo. Va evidenziato come la segnalazione tempestiva all’organo amministrativo e all’OCRI – uno degli organismi di composizione formati presso le Camere di Commercio – possa tradursi nell’esonero della responsabilità solidale per il revisore.

L’articolo 15 prevede ulteriori obblighi in capo all’INPS, all’Agenzia delle Entrate e all’agente di riscossione: questi enti hanno il dovere di informare il debitore nel momento in cui la sua esposizione debitoria superi un limite giudicato rilevante.

Gli indicatori della crisi

Gli indicatori della crisi sono il principale strumento di controllo a disposizione dei revisori. Si tratta di una serie di parametri utilizzati dagli organi di controllo societario per discriminare quelle situazioni di crisi che necessitano un’immediata segnalazione all’OCRI. Le segnalazioni inizieranno per tutte le aziende da agosto 2020: il Ministero ha recentemente chiarito che non ci sarà alcuna proroga, nemmeno per le aziende più piccole.

L’articolo 13 del decreto prevede che gli indicatori di crisi siano pubblicati con cadenza almeno triennale per ogni differente tipologia di attività economica dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), il quale ha ultimato l’individuazione degli indici evidenziando che tali parametri dovranno essere controllati con cadenza almeno trimestrale.

Monitoraggio preventivo: il ruolo del commercialista

Per quanto riguarda i sistemi di allerta e, più in generale, gli assetti organizzativi per monitorare la continuità aziendale, nulla è cambiato: le aziende sono obbligate a dotarsi di strumenti per il monitoraggio continuo dei propri parametri economici, finanziari e patrimoniali, e quindi di software di allerta interna per non arrivare impreparate alla scadenza di agosto, perdendo le misure premiali.

Digital CFO di Zucchetti è il servizio in Cloud che risponde in pieno alle esigenze relative all’allerta interna ed al monitoraggio degli indicatori della crisi. Si tratta, oggi e in futuro, di uno strumento prezioso che permette al commercialista di monitorare agevolmente la situazione finanziaria dei propri clienti, individuando in modo tempestivo, come previsto dalla legge, gli eventuali sintomi di crisi aziendale.


 

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