Con l’articolo 12-quinques del decreto-legge (Decreto Crescita) del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Legislatore ha modificato il comma 6-ter dell’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, prevedendo che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al citato comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Per questi soggetti, come stabilito dal provvedimento n. 236086/2019 dello scorso 4 luglio, si aprono tre strade alternative: l’invio dei dati – diretto o tramite intermediario – mediante servizi web o la trasmissione degli stessi con protocollo SFTP.

Queste regole di trasmissione dei corrispettivi, è bene ribadirlo, si applicano nel periodo transitorio di sei mesi – fino al 31 dicembre 2019 – valido per gli esercenti con più di 400 mila euro. Per tutti coloro che non hanno superato questa soglia di volume d’affari, invece, il periodo transitorio andrà dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Vediamo più nel dettaglio tutte le possibilità.

Le regole di trasmissione per operatori senza registratore telematico

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione tre modalità di trasmissione, alternative, per venire incontro agli operatori privi di registratore chiamati all’applicazione anticipata dell’obbligo, per permettere loro di adempiere all’obbligo ed evitare l’applicazione delle sanzioni.

1. Upload del file coi dati su “Fatture e Corrispettivi”

Il servizio è disponibile accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia. Qui è possibile caricare un file precompilato con tutti i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, o, in alternativa, di un file compresso (.zip) contenente i dati delle singole giornate in formato .xml. Nota bene: in entrambi i casi, i dati devono essere distinti per aliquota IVA o indicando il regime di ventilazione (senza distinzione tra imponibile e imposta), ed è richiesto l’utilizzo del tracciato in .xml “Dati Fattura” già in uso per il cosiddetto esterometro, la comunicazione dei dati di operatori IVA residenti in Italia riguardanti le operazioni con l’estero.

2. Compilazione manuale sul portale dell’Agenzia delle Entrate

Il secondo servizio web reso disponibile dall’amministrazione finanziaria consiste nella compilazione, sempre nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi, dei dati complessivi giornalieri. Anche in questo caso, i dati vanno distinti per aliquota IVA o indicando il regime di ventilazione.

3. Invio dei dati tramite protocollo SFTP

Qui le modalità sono le stesse che si utilizzano per la fattura elettronica. L’operatore può trasmettere i dati in formato .xml tramite un sistema di trasmissione tra terminali remoti basato su protocollo SFTP come Digital Hub di Zucchetti.

Scadenze e sanzioni

Gli operatori o i loro intermediari dovranno provvedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. I termini per la periodica liquidazione d’imposta, invece, restano invariati.

Utile anche ricordare che agli operatori privi di registratore telematico che durante il periodo transitorio ricorreranno ad una delle tre modalità provvisorie di trasmissione dei corrispettivi, è sempre e comunque richiesta la certificazione delle operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e la registrazione dei corrispettivi, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 633/72 all’articolo 2.

La trasmissione “indiretta” con delega: gli obblighi dell’intermediario

Al punto 1.4 del provvedimento AdE  (Prot. n. 236086/2019) è previsto che la trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Il bonus del 50% per i registratori di cassa telematici e gli altri vantaggi per esercenti e commercialisti

Con queste ultime precisazioni dell’Agenzia delle Entrate e con il via alle nuove modalità di trasmissione telematica in caso di irreperibilità del registratore, parte ufficialmente il periodo di 6 mesi di transizione del sistema di trasmissione dei corrispettivi telematici. Conclusa la fase transitoria, i contribuenti avranno tempo 12 giorni (e non più 30) a partire dal giorno dell’operazione per adempiere all’obbligo di trasmissione.

Ad oggi, ci sono circa 260 mila soggetti interessati dal nuovo obbligo normativo, che sono quindi chiamati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il totale dei corrispettivi giornalieri. Man mano che il registratore di cassa sarà in dotazione agli operatori che oggi ne sono ancora sprovvisti, con lo scontrino elettronico a pieno regime, e con la generale digitalizzazione degli adempimenti, molte incombenze burocratiche – pensiamo ad esempio al registro dei corrispettivi e agli studi di settore – saranno destinate a scomparire, con un evidente ritorno in termini di tempo ed energie per gli esercenti. Senza dimenticare il bonus fiscale che permetterà di ricevere un credito d’imposta del 50% sulla spesa sostenuta (fino a 250 euro) dagli esercenti nel 2019 e nel 2020 per dotarsi di un registratore di cassa telematico di nuova generazione – o per adattare quello attualmente in uso (fino a 50 euro).

La tecnologia, ancora una volta, arriva in soccorso degli operatori – e dei loro consulenti delegati alla trasmissione dei corrispettivi – trasformando obblighi in opportunità da sfruttare grazie a soluzioni hardware e software integrabili con il gestionale aziendale e il software di contabilità del commercialista. Il quale, a sua volta, può adeguare i servizi offerti ai clienti dello Studio, eliminando errori manuali di trasmissione dei documenti e il rischio di perdere documenti, elevando in parallelo il livello di sicurezza e riservatezza dei dati.