La digital transformation nelle sue due accezioni culturali e tecnologiche, ha rivoluzionato e continua a rivoluzionare il modo di lavorare, l’organizzazione aziendale e gli spazi fisici e logici delle aziende. 

Lo smart working rimarrà ancora per diverso tempo una forma di lavoro a cui le aziende faranno ricorso.

La recente proroga dello stato di emergenza, fino a marzo 2022 ne è la conferma.

Il Ministro Andrea Orlando ha dichiarato, infatti: “Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro.”

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 51 del 14 Dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Nuovo Protocollo Smart Working per il settore privato

Il Protocollo – secondo quanto dichiarato dal Ministro Orlando – fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere e affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi”. 

Le novità

Il nuovo protocollo ha lo scopo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, il lavoro agile.

I 16 articoli che compongono il protocollo ricalcano quanto già previsto dalla legge aggiungendo il recepimento degli stessi nella contrattazione collettiva. 

Analizziamo i punti chiave dell’accordo

Parti firmatarie

Oltre al Ministero del lavoro hanno siglato il protocollo:

  • Cgil, la Cisl, la Uil, l’Ugl, la Confsal, la Cisal, l’Usb, tra i sindacati dei lavoratori
  • per le parti datoriali hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato esecutivo), Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

L’accordo ha quindi un’efficacia diretta nei confronti delle imprese iscritte alle sigle datoriali firmatarie e, si ritiene, nel caso in cui le parti individuali lo richiamino espressamente.

Restano in ogni caso fermi gli accordi sindacali nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ruolo delle parti sociali 

Le Parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello.

In particolare:

  • si impegnano a individuare le modalità di fruizione di tali diritti, quali, per esempio, l’esercizio da remoto
  • promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi
  • si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragiliaà e di disabilità
  • si impegnano a sviluppare nell’ambito degli strumenti di welfareaziendale e di bilateralità, un più ampio e concreto supporto anche in ambito di genitorialità,inclusione e conciliazione vita-lavoro, anche mediante misure di carattere economico e/o strumenti di welfare

Instaurazione del lavoro agile

Il lavoro agile può essere instaurato:

1. Adesione volontaria

L’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso.

Inoltre, l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

2. Accordo individuale

Datore di lavoro e lavoratore sottoscrivono un accordo scritto come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo:

a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato

b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali

c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali

d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi

e) gli strumenti di lavoro

f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione

g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile

i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Orario e assenze dal lavoro

L’attività lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Non è consentito il lavoro straordinario salvo le clausole collettive.

Spettano i permessi per legge e contratto collettivo, nonché il diritto alle assenze previste (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.).

Disconnessione

La prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Luogo di lavoro

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza. Il datore di lavoro può indicare i luoghi di lavoro in cui l’attività non deve essere svolta.

Strumenti tecnologici e informatici
Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.

Impossibilità della prestazione

Può derivare da:

  1. guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività̀ lavorativa. Il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach
  2. comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite: quest’ultimo ne risponde. Qualora persista l’impossibilità a riprendere l’attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità̀ di completamento della prestazione lavorativa, compreso il rientro presso i locali aziendali

La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei dati trattati.

Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

Diritti sindacali

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

Il datore di lavoro garantisce, ai sensi dell’art. 23, l. n. 81/2017, la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

Parità di trattamento 

Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità̀ di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità. È possibile assegnare anche i buoni pasto.

Privacy

Le regole in materia di trattamento dati sanitari sono le seguenti:

  • Il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro
  • Il lavoratore è tenuto, altresì, alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale
  • Il datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi.

Il datore di lavoro fornisce al lavoratore agile le istruzioni e l’indicazione delle misure di sicurezza che lo stesso deve osservare per garantire la protezione, segretezza e riservatezza delle informazioni che egli tratta per fini professionali.

Spetta al datore di lavoro/titolare del trattamento, l’aggiornamento del registro del trattamento dei dati connessi alle attività svolte anche in modalità di lavoro agile.

Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per il lavoro in modalità agile siano conformi ai principi di privacy by design e by default, è sempre raccomandata l’esecuzione di valutazione d’impatto (DPIA) dei trattamenti.

Il datore di lavoro promuove l’adozione di policy aziendali basate sul concetto di security by design, che prevedono la gestione dei data breach e l’implementazione di misure di sicurezza.

Il 2022 proseguirà sulla strada già percorsa dal 2021, vedendo smart working e le organizzazioni agili protagoniste del prossimo futuro.

I professionisti, quindi, dovranno supportare continuativamente le aziende in questo percorso al fine di aiutarle ad applicare correttamente le norme per introdurre il lavoro agile conformemente alla norma.


 

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