Dopo un’attesa di oltre quattro anni, il 22 marzo 2024 è avvenuto il rinnovo CCNL Commercio Confcommercio, che interessa circa cinque milioni di lavoratori. A seguire, il 28 marzo 2024, è stato stipulato un Accordo Integrativo tra le parti coinvolte: Confcommercio Imprese per l’Italia e le sigle sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, e Uiltucs. 

Per le aziende, i consulenti del lavoro rappresentano un punto di riferimento indispensabile per orientarsi con sicurezza nella complessità delle nuove regole. Essi forniscono assistenza nel calcolare correttamente gli aumenti salariali, nell’interpretare le clausole contrattuali, soprattutto per quanto riguarda i criteri di assorbimento degli aumenti e l’erogazione delle quote una tantum. La loro consulenza mira a prevenire eventuali incomprensioni o errori che potrebbero comportare sanzioni o controversie. 

Le principali novità introdotte dal rinnovo CCNL commercio  

Il rinnovo del CCNL Commercio 2024 pone i consulenti del lavoro al centro di un processo di trasformazione che richiede competenze specifiche e un approccio accurato, attestandone l’indiscutibile valore per la corretta applicazione e interpretazione delle disposizioni contrattuali.

La loro azione sarà determinante per accompagnare imprese e lavoratori in questa nuova fase, assicurando un passaggio armonico alle nuove condizioni lavorative. La trasformazione investe anche la classificazione del personale, infatti, come si vedrà nel corso dell’articolo, sono previste la cancellazione di figure professionali ormai superate e l’introduzione di figure nuove, per esempio in ambito Information Technology. 

I software paghe, aggiornati con le ultime disposizioni contrattuali, sono progettati per gestire con precisione calcoli complessi, assicurando che gli importi erogati ai lavoratori siano conformi alle novità del CCNL. La loro capacità di agganciarsi alle normative correnti in maniera dinamica li rende strumenti indispensabili per garantire l’aderenza alla legislazione in vigore. 

Durata e aumenti stipulati 

L’Accordo, attivo dal 1° aprile 2023 fino al 31 marzo 2027, prevede: 

  • un incremento di 240 euro lordi al IV livello (inclusi gli aumenti del Protocollo di dicembre 2022). 
  • un’indennità una tantum di 350 euro lordi al IV livello (con adeguamenti per gli altri livelli), distribuita in due tranche nel luglio 2024 e luglio 2025. 

Condizioni di erogazione 

L’erogazione della quota una tantum considera: 

  • la proporzionalità in base al servizio effettivamente svolto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023. 
  • riduzioni proporzionali dovute ad assenze, part-time, sospensioni, o cessazioni di rapporto in tale periodo. 
  • l’applicazione del criterio di computo che considera come mensilità intera le frazioni superiori o uguali a 15 giorni. 

Per i lavoratori che passano da CCNL commercio ad altro CCNL 

Per chi è passato ad altro CCNL nel periodo indicato, l’una tantum spetta solo per i periodi di applicazione del CCNL Commercio Confcommercio, a condizione che al 22 marzo 2024 il CCNL Commercio fosse applicato. 

Dettagli per particolari categorie di lavoratori 

  • apprendisti: importo riconosciuto proporzionalmente secondo il trattamento economico del CCNL commercio del 30 luglio 2019; 
  • lavoratori part time: adattamento dell’importo secondo l’articolo 86 del CCNL. 

Assorbimenti e anticipazioni contrattuali 

Gli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro come anticipazioni sugli aumenti contrattuali, erogati dal 1° gennaio 2022, sono considerati come tali, escludendo la quota di acconto definita dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022. ù

L’Accordo Integrativo stabilisce inoltre che tali anticipazioni, compresi i 30 euro di incremento al IV livello e una tantum di 350 euro, non sono assorbibili negli aumenti da aprile 2024 a febbraio 2027. 

Criteri di assorbimento secondo Confcommercio 

Per gli importi forniti dalle aziende, gli aumenti contrattuali possono essere assorbiti solo se: 

  1. previsti da un accordo sindacale. 
  1. specificati in un atto unilaterale come anticipazioni su futuri aumenti (AFAC) ed erogati a partire dal 1° gennaio 2022. 

Pertanto, gli aumenti e una tantum non potranno essere assorbite da ulteriori incrementi retributivi previsti dall’accordo di rinnovo fino a febbraio 2027, segnando un momento significativo per i lavoratori del settore commercio. 

Classificazione del personale 

Riguardo alla classificazione del personale il rinnovo contrattuale provvede all’eliminazione di figure professionali ritenute ormai obsolete e al contempo all’introduzione di nuove figure nelle diverse macroaree con particolare attenzione alla macroarea “Information and Communication Technology”. 

Detti aggiornamenti trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti assunti a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Nazionale di rinnovo del 22 marzo 2024 rinviando in sede aziendale gli eventuali coordinamenti per il personale già in forza. 

Congedi 

Il rinnovo contrattuale interviene anche sulla regolamentazione dei congedi, in particolare: 

  • congedi per le donne vittime di violenza di genere: la regolamentazione segue il testo normativo aggiungendo una condizione di miglior favore prevedendo che, sussistendo le necessarie condizioni, il congedo sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione corrente; 
  • congedo parentale: sono state recepite le recenti modifiche normative in materia adeguando le previsioni contrattuali sia in relazione alla durata del congedo che alla misura dell’indennità spettante. 

I software di gestione delle paghe si confermano alleati strategici per i consulenti del lavoro e le aziende, facilitando il rigoroso adeguamento ai cambiamenti contrattuali e contribuendo a mantenere un clima di trasparenza e correttezza nelle relazioni lavorative. 

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