Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 105/2022, per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità indicate di seguito.

Come funziona il congedo parentale 2022 e quanto dura

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater C.C., l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

Si ricorda inoltre che i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.

Il congedo parentale è un diritto?

Il diritto all’astensione facoltativa è una richiesta unilaterale del lavoratore che abbia un rapporto di lavoro in corso e produttivo dei suoi effetti, ma lo stesso non deve svolgere attività comunque retribuita alle dipendenze di terzi, durante l’astensione facoltativa.

Sono esclusi dal diritto i lavoratori sospesi a zero ore, disoccupati o impossibilitati alla prestazione. Alla cessazione o sospensione del rapporto, il diritto viene meno.

Nel caso di genitore “solo”?

Un genitore viene considerato “solo”:

  • in caso di morte di un genitore;
  • di abbandono del figlio da parte di un genitore;
  • di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori;
  • di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore oppure di grave infermità di un genitore

Come usufruire del congedo parentale?

I genitori che intendono chiedere il congedo parentale sono tenuti a presentare, all’Inps e al datore di lavoro, domanda di astensione dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

I certificati devono essere rilasciati dai medici del SSN e dai medici convenzionati con il SSN.

La domanda deve essere inoltrata, esclusivamente per via telematica, prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.

Quali effetti sul rapporto di lavoro?

Il periodo di astensione facoltativa è considerato utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio, con esclusione, tuttavia, di effetti su ferie, gratifica natalizia e quattordicesima mensilità, salvo diversa disposizione da parte della contrattazione collettiva. Il periodo di astensione facoltativa è computabile ai fini del calcolo del TFR come periodo lavorato.

Indennità INPS

Hanno diritto all’indennità giornaliera di maternità facoltativa le medesime lavoratrici di cui all’astensione obbligatoria e i lavoratori padri, esclusi i soggetti addetti ai servizi domestici e familiari e quelli a domicilio.

L’indennità è pari, fino a 12 anni di vita del bambino, al 30% della retribuzione per un periodo complessivo, tra genitori, di 9 mesi. Tre mesi sono destinati alla madre e non sono trasferibili all’altro genitore; tre mesi spettano al padre, anch’essi non sono trasferibili. Sono poi previsti ulteriori tre mesi, da fruire alternativamente tra i due genitori.

Periodi ulteriori di congedo possono essere indennizzati, sempre entro i 12 anni di età del bambino, ma solo se l’interessato possiede un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Come gestirlo

I professionisti che si troveranno a gestire i congedi, oggetto di queste recenti modifiche, potranno trovare il corretto calcolo dell’indennità nel software paghe di riferimento.


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