La stagione estiva, per il settore turistico italiano, è già iniziata. E anche quest’anno si è purtroppo alle prese con delle grosse difficoltà per le imprese del settore turistico, le quali in molti casi faticano a trovare lavoratori stagionali.

Per far fronte alla mancanza di personale molte attività hanno deciso di modificare la turnazione dei dipendenti, nonché in certi casi di mantenere il giorno di chiusura settimanale il quale, normalmente, si intenderebbe eliminato tra maggio e settembre.

I fattori che negli ultimi anni hanno portato a sempre maggiori difficoltà nell’assumere personale per la stagione estiva sono noti: le attività stagionali vengono viste come poco stabili (soprattutto dopo le chiusure delle attività durante Covid-19) e particolarmente gravose, andando a ridurre in modo importante il tempo libero.

Tutto questo avviene all’interno di un sistema normativo che, proprio per non rendere difficoltosa l’attività stagionale, prevede delle speciali deroghe per i contratti di lavoro stagionale.

Il contratto di lavoro stagionale

Con il termine di contratto di lavoro stagionale si indica il contratto teso a normare un lavoro a tempo determinato di breve durata, reso peculiare inoltre per la particolare natura dell’attività lavorativa stessa, destinata a esaurirsi in un determinato arco temporale per poi eventualmente ripetersi, anche in modo ciclico.

A individuare i settori produttivi caratterizzati per loro stessa natura da picchi stagionali di lavoro è il Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

Questo è da ritenersi efficace ancora oggi per la mancata emanazione, da parte del Ministero del Lavoro, di un apposito decreto volto a individuare più precisamente le attività stagionali, cosa che peraltro viene annunciata nel D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L’individuazione delle attività stagionali è quindi affidata a tale decreto del 1963 nonché alla contrattazione collettiva, la quale ha la possibilità di integrare laddove necessario il quadro normativo.

Per queste attività è possibile stipulare degli speciali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che non devono soggiacere ai limiti che caratterizzano normalmente i contratti a termine.

Le deroghe dei contratti di lavoro a termine stagionali

A indicare le deroghe previste per i contratti sottoscritti per svolgere un’attività lavorativa di carattere stagionale è il già citato decreto legislativo del 15 giugno 2015, a partire dall’articolo 19.

Qui si indica che con i contratti stagionali è prevista la possibilità di prorogare o di rinnovare i contratti senza dover specificare esigenze « temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori» né fattori connessi a «incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria».

Per questi contratti è prevista la possibilità di superare il limite di durata di 24 mesi per effetto della successione di più contratti, e ancora, la possibilità di non rispettare i cosiddetti periodi di cuscinetto tra la stipula di un contratto e l’altro. É da ricordare, inoltre, la facoltà di non rispettare le limitazioni quantitative al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.

Specialmente in questo momento di ripartenza, dopo anni difficili per i lavoratori stagionali e nel mezzo di una vera e propria crisi d’immagine – e non solo – per questa tipologia di attività, diventa fondamentale per il consulente del lavoro fornire un supporto continuo alle aziende clienti soggette a picchi stagionali, dal suggerimento della migliore forma contrattuale fino al supporto della gestione delle risorse umane.

L’utilizzo di una suite di software avanzati per la gestione HR permette da questo punto di vista di fidelizzare più efficacemente i clienti e di acquisire grandi vantaggi competitivi.  


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