Anche il lavoro sportivo ha la sua riforma.

A partire dal 1° luglio 2023, infatti, è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo contenuta nei D.lgs. 36, 37, 38, 39 e 40/2021, che attua quanto disposto dalla Legge delega n.86/2019. Dette disposizioni sono state ulteriormente integrate da un nuovo decreto legislativo approvato dal C.d.M. del 26.7.2023, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Le principali novità che interessano il mondo del lavoro sono contenute nel Titolo V del D.lgs. 36/2021.

Molte sono le novità che interessano sia la tipologia contrattuale utilizzabile sia le modalità di gestione dei rapporti, in modo particolare nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico.

I consulenti del lavoro saranno direttamente coinvolti nell’interpretazione e applicazione della presente riforma, in quanto dovranno assistere le aziende interessate aiutandole a regolarizzare e formalizzare correttamente i rapporti di lavoro in essere.

Chi è il lavoratore sportivo secondo la riforma?

Per lavoratore sportivo si intende:

  • l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico;
  • ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. ​

Non sono, invece, lavoratori sportivi i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale.

In quali casi occorre stipulare un contratto di lavoro?

Tutta l’attività di lavoro sportivo può essere regolamentata con un contratto di lavoro subordinato o con un rapporto di lavoro autonomo, anche sotto forma di co.co.co.

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato.

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo, nel rispetto dei relativi requisiti (non si superano le 24 ore settimanali – osservanza dei regolamenti degli enti sportivi), si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

La riforma in commento introduce una importante novità, non è necessario stipulare un contratto di lavoro per tutte le singole prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti operanti nel settore dilettantistico che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

Quali regole per il lavoro subordinato nel settore sportivo?

Si applicano le norme e le leggi che regolamentano i rapporti di lavoro nell’impresa, includendo anche tutti gli aspetti previdenziali e tributari, con esclusione di una serie disposizioni riportate nell’art. 26, c.1.

Qualora si volesse stipulare un contratto a tempo determinato non occorre applicare le disposizioni contenute nel D.lgs 81/2015, si può tuttavia prevedere un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

È ammessa la successione dei contratti a termine fra gli stessi soggetti.

Quali regole per il settore professionistico?

In generale, nei settori dello sport professionistico, il lavoro prestato dall’atleta presuppone la stipula di un contratto di lavoro subordinato.

Tuttavia, lo stesso, può essere considerato autonomo qualora ricorrano, come sottolinea la norma, uno dei seguenti requisiti:

a) l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non è contrattualmente vincolato in relazione alla ciclicità delle sedute di preparazione o di allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Come per tutti i contratti di lavoro, anche in quello professionistico, il rapporto di lavoro si instaura mediante la stipula di un contratto, in forma scritta, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.

La società ha l’obbligo di depositare il contratto, entro sette giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l’approvazione.

Quali regole per il settore dilettantistico

A differenza del settore professionistico, il dilettantistico si identifica come lavoro autonomo, co.co.co. qualora ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo;

L’associazione o la società nonché le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva ecc. destinataria delle prestazioni sportive è obbligata a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro.​

Tale comunicazione deve essere effettuata e resa disponibile anche a INPS e INAIL.

Le comunicazioni al Registro nazionale devono essere effettuate telematicamente entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Quali regole per gli sportivi in apprendistato?

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato di primo (per la qualifica e il diploma) e terzo livello (alta formazione). Viene fissato a 14 anni di età il limite minimo per stipulare l’apprendistato di primo livello. 

Le società sportive professionistiche possono effettuare assunzioni di lavoratori sportivi anche con contratto di apprendistato professionalizzante, in tale fattispecie, l’età minima è fissata in 15 anni.

Quali regole in materia di sicurezza e prestazioni assistenziali?

Ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

Ai lavoratori sportivi si applica l’attuale disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. La misura dei contributi per malattia e maternità è pari a quella fissata per il settore spettacolo.

Ai lavoratori sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (ormai residuale) e alla NASPI.

Qual è il Trattamento contributivo?

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi gestito dall’INPS.

Qual è il Trattamento tributario?

Nei confronti delle retribuzioni e dei compensi erogati ai lavoratori sportivi trova applicazione il DPR 917/1986.

Il TFR, come previsto dalla vigente normativa, è soggetto a tassazione separata.

Il compenso di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. In caso di superamento, concorre a formare reddito per il percipiente solo la parte eccedente.

Sono tante le novità introdotte dalla riforma in commento, qui sintetizzate riportando in evidenza le principali cambiamenti. Ogni punto merita ulteriori e dettagliati approfondimenti soprattutto in attesa della pronuncia parlamentare. Diventa quindi fondamentale aggiornarsi e formarsi continuamente, ecco perché diventa importante lavorare in un ambiente altamente digitalizzato dove il software segue in modo preciso l’evoluzione normativa.


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