L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 18 agosto 2023 n. 25 ha fornito importanti precisazioni in merito al regime fiscale applicabile ai lavoratori che svolgono l’attività in Smart Working in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il datore di lavoro. 

La diffusione sempre più capillare del lavoro da remoto comporta l’analisi di particolari forme di Smart Working che si stanno creando grazie al ricorso, sempre più strutturale, di questa fattispecie lavorativa. 

Pertanto, i consulenti del lavoro e i commercialisti, devono conoscere le regole relative ai profili fiscali applicabili al reddito da lavoro dipendente prodotto e al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa per applicare correttamente l’IRPEF e conseguentemente, supportare e consigliare al meglio le aziende clienti  

Il caso più ricorrente è quello del cittadino italiano che viene assunto da un datore di lavoro estero e che presta la sua attività lavorativa a distanza dall’Italia in modalità Smart Working. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il punto fermo è che si applicano, anche in caso di ricorso allo Smart Working, gli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato. 

Cosa ha precisato l’Agenzia delle Entrate? 

Più precisamente l’Agenzia delle Entrate ha confermato che restano applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir (Soggetti Passivi) anche per l’identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile.

In particolare, richiamando numerose sentenze della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’imponibilità fiscale in Italia non viene meno se il lavoratore mantiene sul territorio il centro dei propri affari e interessi, anche se dovesse assentarsi per lunghi periodi (per motivi di studio, lavoro, svago ecc.) e iscrivendosi all’AIRE Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). 

Luogo di svolgimento e fiscalità  

Al riguardo, e in linea con le disposizioni convenzionali in materia, viene chiarito che il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata. 

Iscrizione AIRE 

Secondo la circolare il dato formale dell’iscrizione all’AIRE e la circostanza di prestare l’attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i citati criteri di individuazione della residenza fiscale nel nostro Paese. 

Regime speciale per i lavoratori impatriati 

L’Agenzia si è anche pronunciata in riferimento al “regime speciale per lavoratori impatriati”, introdotto dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015, ribadendo che l’agevolazione non è preclusa a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in Smart Working alle dipendenze di un datore di lavoro estero.

Al contrario, non può continuare a fruire dell’agevolazione, il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all’estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano in modalità Smart Working, in quando in tale caso i redditi si considerano prodotti fuori dal territorio italiano. 

Diversa la situazione per il regime speciale per i docenti e i ricercatori. Infatti, se dopo essersi trasferito in Italia tale soggetto intrattiene un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità Smart Working, non potrà beneficiare dell’agevolazione per i relativi redditi in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato. 

Proroghe allo Smart Working per l’anno 2023 

Queste, in sintesi, le proroghe disposte dalle varie disposizioni contenute nella Legge 85/2023 per l’anno 2023. 

Lavoratori genitori di figli under 14 anni 

Hanno diritto allo Smart Working, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore e sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

Termine della proroga: 31 dicembre 2023 

Lavoratori fragili individuati dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria 

Hanno diritto allo Smart Working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. 

Termine della proroga: 31 dicembre 2023. 

Lavoratori c.d. superfragili affetti da una delle patologie di cui al DM 4/02/2022 

Hanno diritto allo Smart Working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti. 

Termine della proroga: 30 settembre 2023. 

Software professionali, uno strumento indispensabile

Diventa quindi fondamentale gestire lo Smart Working in modo consapevole ed efficace attraverso l’utilizzo di ambienti digitalizzati e software adeguati, al fine di introdurre il lavoro Agile nei modelli di gestione del Personale, realizzando un vero e proprio Ecosistema Digitale. 


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