Il decreto legge 118/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021, ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi. Si tratta di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, che si pone come obiettivo il risanamento dell’impresa.

Per l’azienda che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale oppure economico-finanziario questo costituisce un istituto particolarmente prezioso, laddove per il professionista rappresenta un’importante opportunità di affiancarsi all’impresa come esperto, rendendo più facili, agili ed efficaci le trattative con i creditori.

La composizione negoziata della crisi, a partire dal 15 novembre 2021

Ci sono vari aspetti da chiarire riguardo alla composizione negoziata della crisi, ormai prossima alla concretizzazione. Prima di tutto è bene sottolineare che si tratta di un percorso che può essere esclusivamente di tipo volontario, con l’imprenditore che viene affiancato da un esperto, ovvero da un consulente terzo, in grado prima di tutto di valutare l’effettivo stato dell’impresa, e in secondo luogo di assisterla nelle successive trattative.

Possono utilizzare lo strumento della composizione negoziata della crisi tutti gli imprenditori iscritti al registro delle imprese – imprenditori agricoli compresi – che, pur trovandosi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi (oppure l’insolvenza), vantino comunque delle potenzialità sufficienti per evitare il peggio e restare sul mercato. Va detto che tra le potenzialità necessarie si contano anche soluzioni come la cessione di un ramo o della totalità dell’azienda.

Punto chiave della procedura è, come anticipato, la nomina dell’esperto. Ma chi può presentarsi come consulente, come avviene la nomina, e quali sono i compensi previsti?

La nomina dell’esperto per la composizione negoziata della crisi

La nomina dell’esperto avviene entro i 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della camera di commercio dell’istanza attraverso la quale l’imprenditore avvia la procedura. Sarà poi la commissione dedicata – che resta in carica 2 anni ed è composta da un magistrato, da un membro designato dal presidente della camera di commercio e da un membro designato dal prefetto del capoluogo di riferimento – a scegliere l’esperto, garantendo rotazione e trasparenza, e assicurandosi che nessun esperto possa ricevere nello stesso tempo più di 2 incarichi.

Premettendo che la nomina dell’esperto può avvenire fuori dal campo provinciale e persino regionale, va sottolineato che esistono dei criteri precisi e chiari per rientrare nell’elenco dei potenziali consulenti. Si parla infatti di professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei commercialisti e degli esperti contabili, oppure iscritti all’albo degli avvocati da almeno 5 anni, che possano documentare una precedente esperienza nel campo della ristrutturazione.

Possono essere altresì presi in considerazione i CdL iscritti da almeno 5 anni all’albo, che possano dimostrare di avere preso parte, in almeno 3 casi differenti, a delle procedure di ristrutturazione (a patto che almeno 3 siano state portate a termine con successo). E ancora, possono essere ritenuti esperti adatti allo scopo anche i manager con alle proprie spalle gestioni di risanamento di imprese nel CV, pur non risultando iscritti a nessun albo professionale.

I compensi riconosciuti agli esperti

Il compenso riconosciuto all’esperto è predeterminato e incrementa in base all’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice. Fino a 100.000 euro si parla quindi del 5,00%, laddove oltre tale cifra, fino a 500.000 euro, il compenso è fissato all’1,25%. Gli scaglioni continuano poi con percentuali sempre minori all’aumentare della cifra, fino ad arrivare allo 0,002% per le somme eccedenti i 1.300.000.000 euro. Le percentuali, in ogni caso, devono essere calcolate sulla media dell’attivo degli ultimi 3 bilanci, oppure eventualmente delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi. Detto questo, in generale, il compenso non potrà in nessun caso essere inferiore ai 4.000 euro o superiore ai 400.000 euro, con ulteriori riduzioni o aumenti in base al numero dei creditori e delle parti interessate.

La figura del professionista diventa quindi ancora più importante nel garantire la salute delle imprese. Dapprima, con le proprie imprese clienti, attraverso l’attento monitoraggio dei parametri patrimoniali, economici e finanziari, utilizzando gli appositi sistemi di presidio e di allerta interna; in seconda battuta, quando la crisi diventa una possibilità concreta, in qualità di esperti terzi, attraverso la redazione di attenti piani di risanamento secondo le procedure previste dalla composizione negoziata della crisi.


 

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