Con il recepimento della Direttiva UE sul whistleblowing si aprono nuove opportunità per commercialisti e consulenti del lavoro che vogliono offrire servizi a valore aggiunto ai propri clienti.


Con il termine whistleblowing (in inglese, letteralmente, “suonare il fischietto”) si intende la segnalazione di illeciti o irregolarità che un individuo riscontra in un’azienda o in un ente pubblico.

In Italia è in vigore la legge 179/2017 sul whistleblowing, che obbliga le pubbliche amministrazioni e le aziende private che hanno già adottato un modello 231, a dotarsi di un software per le segnalazioni. Ma è con il recepimento della Direttiva UE 2019/1937, che tale obbligo verrà esteso a tutte le aziende con più di 250 dipendenti.

Entro il 17 dicembre anche l’Italia dovrà recepire tale Direttiva ed adeguarsi al quadro normativo europeo.

Le sanzioni per aziende inadempienti

Il rischio di sanzioni per le aziende inadempienti è molto concreto, è sufficiente citare le sanzioni che sono già state comminate alle società che si sono dotate di software non perfettamente compliant con la normativa, sia lato GDPR, sia lato sicurezza.

Il Garante Privacy dopo aver esaminato il sistema whistleblowing di un noto gestore aeroportuale, ha individuato una serie di violazioni commesse sia dal gestore e sia dal software. Entrambi i soggetti sono stati multati rispettivamente per 40.000 e 20.000 euro.

Una sentenza che non è certo passata in sordina è la n. 348 del 17 giugno 2021 del Tribunale di Vicenza sul famoso crack della Banca Popolare di Vicenza, e la conseguente condanna dell’istituto di credito per i reati di aggiotaggio e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Oltre alle sanzioni ed alle multe bisogna anche tenere in considerazione sentenze come quelle emesse dal Tribunale di Milano (10 marzo 2021) con il quale ha dichiarato nullo il licenziamento di un lavoratore che aveva segnalato irregolarità. L’azienda infatti ha dovuto reintegrare il lavoratore e corrispondergli tutte le mensilità di stipendio tra la data del recesso e quella di effettiva reintegrazione.

Più valore ai propri clienti

Se la Direttiva UE impone il whistleblowing come obbligo per le aziende, allo stesso tempo, questo apre nuove opportunità di business, per commercialisti e consulenti del lavoro, nell’ambito dei servizi a valore aggiunto da offrire ai propri clienti.

Come recita il punto 62 della Direttiva UE la scelta da effettuare, per essere compliant e garantire riservatezza ed opzionalmente anche l’anonimato al segnalante, dovrebbe ricadere su canali esterni all’azienda. Una semplice e-mail potrebbe non essere sufficiente visto che il dipartimento IT potrebbe sempre accedere ai dati aziendali.

Ma come orientarsi in un mercato che ha visto recentemente aumentare il numero di software whistleblowing? Le soluzioni sembrano tutte uguali ma ovviamente non è così. Una soluzione whistleblowing in grado di mettere un’azienda al riparo da multe e sanzioni dovrebbe avere una serie di requisiti minimi:

  • un sistema sicuro e completamente indipendente dai server aziendali;
  • la possibilità di effettuare segnalazioni sia in forma riservata e sia in forma anonima garantendo sempre la possibilità di comunicare con l’Organismo di Vigilanza;
  • la piena compliance anche con il GDPR, visto che è necessario tutelare i dati dei segnalanti;
  • le segnalazioni dovrebbero poter essere effettuate su qualunque dispositivo e indipendentemente dal fatto di essere sul luogo di lavoro.

Consigliare il giusto software whistleblowing vuol dire rendere più semplice sia l’invio delle segnalazioni e sia la loro gestione. Per gli Organismi di Vigilanza avere a disposizione un software semplice, sicuro e compliant è fondamentale per non far correre rischi all’azienda e aumentare l’efficienza.


Vuoi saperne di più su come consigliare le tue aziende clienti?

Scopri le soluzioni

Taggato come: