Il D.L 48/2023 c.d. Decreto lavoro, entrato in vigore il 5 maggio, ha introdotto nuove disposizioni in materia di lavoro.
Tra le nuove disposizioni introdotte dal Decreto, di particolare attenzione per i consulenti del lavoro, troviamo la novità legata all’art.40 del provvedimento, con il quale viene stabilito che il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, adottivi e affidati è da considerarsi esente fino a € 3.000, per il periodo d’imposta 2023.
I soggetti interessati, va sottolineato, devono avere un reddito che non superi € 2.840,51 ovvero € 4.000 se si tratta di figli di età non superiore a 24 anni, per l’anno 2023.
In caso di superamento della soglia dei 3000 euro, l’intero valore forma reddito imponibile.
Tuttavia, la novità in esame, lascia spazio ad un dubbio interpretativo (risolvibile dal Dossier parlamentare): tale esenzione vale oppure no anche ai fini contributivi? Si ritiene che il dubbio venga risolto in sede di conversione in legge del decreto.
Fringe benefit: quali sono le nuove condizioni da rispettare?
La norma introduce due nuove condizioni:
- Per dare attuazione alla norma in commento, i datori di lavoro devono comunicarlo alle RSU, se presenti;
- L’esenzione fino a €3.000, può essere applicata solo ed esclusivamente se il lavoratore comunica, al proprio datore di lavoro, di averne diritto indicando, inoltre, il codice fiscale dei figli a carico.
Dalla lettura della norma, in assenza di ulteriori precisazioni, tale dichiarazione sembra considerarsi indispensabile, nonostante tali dati siano facilmente desumibili, da parte del datore di lavoro (per esempio dalla CU).
Rimane poi fermo il limite di esenzione a € 258,23, relativo ai beni ceduti e ai servizi prestati in favore dei lavoratori dipendenti che non rientrano nelle condizioni appena esposte.
Aspetti operativi: le prime considerazioni
Come noto, la norma in commento potrà subire modifiche in sede di conversione del decreto, inoltre l’Agenzia delle Entrate e altri enti interessati potrebbero fornire ulteriori interpretazioni e istruzioni operative, è comunque possibile illustrare alcune prime considerazioni.
Chi sono i datori di lavoro interessati?
Tutti i datori di lavoro, anche non aventi natura di impresa.
Non vige obbligo di erogare benefit esenti fino alla soglia di € 3.000. Si tratta solo di una facoltà del datore di lavoro.
Chi sono i lavoratori destinatari?
Tutti i dipendenti con figli, con redditi non superiori ai valori individuati per essere considerati a carico fiscalmente (€ 2.840,51 ovvero a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni).
Si ritiene, inoltre, che possano essere beneficiari del nuovo limite di esenzione anche i titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, tra i quali i collaboratori coordinati e continuativi (riprendendo la precisazione fatta dall’A.E con la circ. 35/2022).
Come si applica il beneficio?
Il beneficio non deve necessariamente essere riconosciuto alla generalità o categorie omogenee di dipendenti, viene quindi permessa la destinazione ad personam, anche sotto forma premiale.
Il nuovo limite introdotto dalla norma si applica anche ai benefit già assegnati e/o che saranno assegnati in questo periodo d’imposta (ad esempio auto in uso promiscuo).
Come funziona il rimborso delle utenze?
Si prosegue sulla linea dello scorso anno, quando a chiusura 2022 era stato previsto per tutti i dipendenti anche senza figli a carico, l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit, nonché erano stati fatti confluire i rimborsi delle utenze domestiche nel limite più elevato.
Il datore di lavoro che, nel 2023, decida di concedere il rimborso delle utenze ai genitori, deve acquisire e conservare la relativa documentazione a giustificazione della spesa, ovvero la bolletta, accompagnata dalla dichiarazione che la stessa non è già stata oggetto di richiesta di rimborso ad altro datore di lavoro.
Alternativamente può acquisire, sempre dal lavoratore, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attraverso la quale il lavoratore attestata autonomamente di possedere la documentazione necessaria per dimostrare di aver sostenuto le spese relative alle utenze domestiche.
In tale dichiarazione, il lavoratore dovrà indicare:
- Gli elementi identificativi dell’utenza
- Indicare di non aver già richiesto il contributo ad altro datore di lavoro
- Indicare il codice fiscale del figlio o dei figli
Chi sono i lavoratori esclusi dalla nuova norma?
Per tutti i lavoratori dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni richieste dal nuovo decreto lavoro (si veda sopra) si continua ad applicare l’art. dell’art. 51, c. 3, del TUIR, vale a dire l’esenzione (fiscale e contributiva) fino a € 258,23 dei benefit ordinariamente imponibili.
In attesa di ulteriori precisazioni da parte degli enti preposti e della conversione in legge del decreto in commento, i consulenti del lavoro dovranno informare le proprie aziende assistite al fine di illustrare le novità della nuova norma. Diventa quindi fondamentale lavorare in un ambiente digitalizzato, integrato e sempre al passo con l’evoluzione normativa.
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