La L. 197/2022, pubblicata sulla GU. 303 del 29/12/2022, ha introdotto differenti novità in materia di sgravi contributivi.

In attesa dell’autorizzazione della Commissione U.E e delle istruzioni operative INPS, che approfondiranno ulteriormente l’argomento, i consulenti del lavoro potranno proporre alle aziende assistite differenti tipologie di incentivi all’occupazione riguardanti i giovani e le donne.

Assunzione giovani under 36: esonero contributivo

Viene prorogato, per tutto l’anno 2023, l’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato per i soggetti che non hanno ancora compiuto il 36° anno di età, portando il limite annuo di esenzione da € 6.000 (assunzioni negli anni 2021 e 2022) a € 8.000.

Legge di bilancio 2023 lavoro: in cosa consiste l’agevolazione?

L’agevolazione riguarda i soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, e potrà essere applicata solo dopo l’autorizzazione da parte della Commissione U.E ed entro i limiti di aiuti di stato che la stessa commissione definirà.

Finanziaria 2023: qual è l’importo dello sgravio per gli assunti nel?

Escludendo i premi e contribuiti INAIL lo sgravio viene riconosciuto:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua;
  • per un periodo massimo di 36 mesi, elevato, in via transitoria, a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
  • ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa (al posto dei 6 richiesti dalla normativa a regime), a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (nella normativa a regime non è richiesta invece la medesima qualifica).

Manovra 2023 assunzioni: quando non si applica?

Tale sgravio non si applica

  • ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico;
  • alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;
  • alle assunzioni, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero ex art. 1, c. 108 della L. 205/2017 (sgravio contributivo pari al 100%).

Cosa fare nel frattempo?

Se il giovane da assumere è un under 30, può essere applicato l’esonero contributivo strutturale vale a dire nella misura del 50% ed entro il limite di € 3.000/annui e, una volta ottenuta l’autorizzazione, si potrà procedere al conguaglio per differenza.

Assunzioni donne: esonero contributivo

Viene prorogato, come per le assunzioni degli under 36, anche l’esonero contributivo per l’assunzione delle donne.

In particolare, l’esonero contributivo totale (100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, in luogo del 50% previsto dalla normativa strutturale), già previsto per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, c. 16, della L. 178/2020, è stato esteso, con aumento del limite annuo da € 6.000 a € 8.000, alle nuove assunzioni delle medesime donne effettuate, e da effettuarsi nel 2023.

Come per i giovani, anche per il presente beneficio, occorre attendere l’autorizzazione da parte della Commissione U.E.

A chi spetta?

Tale esonero spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (INPS, circolare 32/2021).

A quanto ammonta l’agevolazione?

L’agevolazione è riconosciuta per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate, nel 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (per il 2023, si fa riferimento al DM del 16 novembre 2022);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

In attesa dell’autorizzazione dell’U.E, i datori di lavoro possono assumere donne, aventi i requisiti, e applicare l’esonero strutturale regolamentato dalla L. 92/2012 e una volta ottenuto la citata autorizzazione si potrà procedere a conguagliare la differenza.

Il professionista, per poter rimanere costantemente aggiornato e in linea con l’evoluzione normativa, dovrà adottare un metodo di lavoro sempre più “digital” così da poter supportare, nel migliore di modi, le richieste che pervengono dalle sue aziende clienti.


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