INPS e welfare aziendale: premi anche per i dipendenti dei professionisti

Lo precisa l’INPS, con la circolare n. 49 del 31 maggio 2023, che ha fornito un quadro di sintesi delle varie disposizioni legislative succedutesi negli ultimi anni in materia di welfare e premi di risultato, evidenziandone i riflessi previdenziali.

Buone notizie per i dipendenti dei professionisti, per i titolari di partita IVA e per gli studi professionali, l’INPS riserva anche a loro la possibilità di accedere ai premi di risultato in regime di tassazione agevolata (trattasi comunque di una conferma).

I benefici fiscali 2023 per i dipendenti dei professionisti

L’Istituto ha, infatti, affermato, che i dipendenti di titolari di Partita IVA e gli studi professionali possono beneficiare degli incentivi fiscali 2023, accedendo così alla tassazione agevolata al 5% fino a 3mila euro oppure optare per la conversione degli stessi in welfare aziendale. Ovviamente, per accedere a detta opportunità, occorre rispettare le prescritte condizioni: accordo sindacale di secondo livello e raggiungimento degli indicatori incrementali.

Oltre a quanto sopra, la circolare 49/2023 pone l’attenzione sulle ipotesi in cui la disciplina contributiva si differenzia da quella fiscale.

Infatti, l’armonizzazione delle basi imponibili, fiscale e contributiva, operata dal D.Lgs. 314/1997 non è piena, esistono delle ipotesi in cui il regime di esclusione dall’imponibile ai fini contributivi risultata più ampio di quello fiscale, poiché vi sono altre voci rilevate ai soli fini previdenziali, che prevedono per le medesime particolarità, il versamento del contributo di solidarietà pari al 10%.

Il contributo di solidarietà INPS

È stata poi fornita un’ulteriore precisazione in relazione all’ipotesi di conversione del premio di risultato in versamenti alla previdenza complementare.

L’Istituto precisa che è dovuto, su detta contribuzione, il contributo di solidarietà INPS del 10% a carico del datore di lavoro e che il medesimo obbligo contributivo vale nell’ipotesi di conversione del premio in versamento di contributi di assistenza sanitaria a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziale.

Invece non sussiste l’obbligo di corrispondere il contributo del 10% in caso di versamento, ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f-quater del TUIR, di premi di una polizza assicurativa stipulata per specifiche ipotesi cc.dd Long term care e dread disease.

Dato che le citate casse, fondi e gestioni possono contestualmente erogare prestazioni diverse, al fine di applicare correttamente la disciplina previdenziale (ossia se versare il contributo di solidarietà del 10%) è opportuno tenere una contabilizzazione separata dei versamenti.


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